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Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici. La vigente definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici quelli individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.”

Si tratta, quindi, degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso. Sono esclusi solo gli apparecchi di climatizzazione quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante; ma se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi (fissi) al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW anche questi sono considerati impianti termici.

L’Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.

Il responsabile dell’impianto termico è quindi:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull’impianto a un tecnico che diventa così “terzo responsabile”.

Dalla faq CTI 6:2015: “la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile”.

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 192/05 e s.m.i, il responsabile dell’impianto termico (o per esso il “terzo responsabile” laddove esistente) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Tali operazioni devono essere eseguite “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione” (art. 7 DPR 74/2013).

Secondo l’art. 7 del DPR 74/2013 spetta all’installatore rendere disponibile le “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione”.

L’installatore deve dichiarare in forma scritta “e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi… quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto” e con quale frequenza queste operazioni vadano eseguite.

Per gli impianti già esistenti, qualora l’installatore non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, la dichiarazione di cui sopra è scritta dal manutentore:

  • conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico apparecchio o dispositivo, parte dell’impianto, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
  • per gli elementi d’impianto, apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (manutentore) esegue dette attività a regola d’arte. Il manutentore, al termine delle medesime operazioni, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico.

Il responsabile dell’impianto termico è quindi:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull’impianto a un tecnico che diventa così “terzo responsabile”.

Dalla faq CTI 6:2015: “la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile”.

Un impianto fotovoltaico è un sistema che trasforma l’energia solare in energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici sono composti essenzialmente da:

  • moduli o pannelli fotovoltaici;
  • inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
  • eventuale sistema di storage con accumulatori di energia
  • quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli fotovoltaici sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

Le forme di energia alternativa e pulita sono utili per renderci indipendenti dalle fonti di energia fossili inquinanti e per salvaguardare l’ambiente.

Inoltre sono un’ottima forma di investimento economico. Con le detrazioni fiscali il ritorno economico dell’investimento è molto interessante e con i nuovi sistemi di storage di energia elettrica diminuiamo drasticamente la bolletta energetica.

Inoltre il fotovoltaico è la tecnologia più affidabile tra quelle commercializzate. Tutti i moduli fotovoltaici, in quanto prodotto, sono garantiti almeno 10 anni mentre la loro efficienza è garantita 25 anni. Non esistono altre tecnologie i cui produttori forniscono garanzie così ampie.

La domotica è la tecnologia delle comodità e della sicurezza. La propria casa, il proprio edificio possono essere personalizzate a misura delle persone che lo vivono, consentendo al contempo di risparmiare energia ottimizzando i consumi, l’utilizzo degli impianti e delle apparecchiature. La domotica, quindi dovrebbe servire principalmente a risparmiare elettricità, gas, acqua con una gestione da remoto semplice e intuitiva.

La realizzazione di un sistema domotico ha un costo superiore rispetto a un impianto tradizionale ma tale maggiore spesa è ammortizzata negli anni grazie all’ottimizzazione del consumo energetico.

Con il Check Up Energetico che eseguiamo ai nostri clienti, bastano poche e semplici informazioni per calcolare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e scoprire quanto si potrebbe risparmiare scegliendo di rinnovarlo con FMS Impianti Tecnologici.

Con il Check Up Energetico si possono valutare diverse soluzioni per aumentare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento, confrontando varie fonti di energia e diversi tipi di generatore di calore (caldaia a condensazione, pompa di calore, caldaia a legna…).

Inoltre è possibile stimare se la soluzione proposta consente di migliorare la classe energetica dell’edificio e quanto è possibile ridurre le emissioni inquinanti. Per maggiori informazioni e per richiedere un check up gratuito contattaci.

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